Molti sono i dubbi e le perplessità di coloro che hanno intenzione di iscriversi ai nostri corsi di Massaggiatore e Capo Bagnino ( MCB ) degli stabilimenti Idroterapici riconosciuti dalla regione Molise.
Molte sono anche le domande che ci vengono poste in fase di richiesta di informazioni:
“Posso svolgere la mia attività in proprio?”; “Posso utilizzare elettromedicali?”; “Quale è di preciso l’ambito di applicazione della figura?”.
Tutte domande lecite e legittimate, molto, da una scarsa conoscenza della figura anche da parte delle strutture che, invece, potrebbero beneficiare della collaborazione degli MCB. Ma molti dubbi vengono anche perché, come noto, ci sono state varie “interpretazioni” su chi effettivamente è e cosa fa un MCB.
A tal riguardo, per tranquillizzare anche tutti i nostri attuali e futuri allievi, riportiamo le motivazioni di una Sentenza del Tribunale di Milano, ripresa dalle parole pubblicate sulla pagina ufficiale del REMT e dell’Associazione Italiana Massoterapisti – AIM, dall’Avv. Alessandro Carluccio, difensore dell’accusato.
TRIBUNALE DI MILANO SETTEMBRE 2022: ECCO LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA, CHE CONFERMANO CHI È E COSA FA IL MCB.
“Il massoterapista è un tecnico del massaggio terapeutico non fisioterapista. La figura di MCB è stata istituita con legge n 1264/1927 e con successive modifiche, che la qualificano come un ramo specialistico della professione di infermiere generico e poi delineata più specificatamente come un operatore delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, unitamente alle figure di ottici, odontotecnici e puericultori. Pertanto si rileva come la professione sia tra quelle che, su prescrizione del medico, esegue massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano e pratica bagni medicali a scopo terapeutico… “
La sentenza prosegue spiegando cosa si intende per “controllo medico”, ossia “larghezza di criterio al medico sulle modalità di controllo”. Quindi il MCB è “un esecutore della prescrizione medica”, senza possibilità di “spazio alcuno a livello prognostico o diagnostico”. Tutto ciò delinea l’esatto ambito di operatività (anche libero professionale) della professione.
La sentenza rimarca, come non vi sia alcuna ingerenza nei confronti della professione di fisioterapista e di come sia assolutamente legittimo l’utilizzo di elettromedicali quali la tecar terapia (in questo caso vi erano anche ultrasuoni e onde d’urto radiali) perché “non vi è, allo stato, una norma che attribuisca tale facoltà solo ai fisioterapisti”
Sulla base di questa sentenza, pertanto, si può a buon diritto affermare che la professione di MCB è pienamente legittimata, anche in via autonoma professionale (su prescrizione medica) e anche con l’uso di elettromedicali compatibili
Le parole profuse dal Tribunale di Milano, nei confronti della professione di MCB ci riempiono di gioia e consapevolezza.
Un caro saluto. Avv. Alessandro Carluccio (studio legale AIM REMT)”
MCB Regione Molise
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